Targhe estere: tutto quello che bisogna sapere sulle nuove normative

Data
09 febbraio 2022
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In Italia cambiano le regole con l’obiettivo di collegare i principi di libera circolazione previsti dall’Unione con le necessità di tracciamento dello Stato.

La novità sostanziale in vigore dal 1 febbraio 2022 riguarda il proprietario di un veicolo immatricolato in un qualsiasi Stato diverso dall’Italia che trasferisce la propria residenza nel Bel Paese e che può circolare liberamente sul territorio nazionale per tre mesi. Entro questo termine il mezzo deve essere immatricolato nell’Archivio nazionale veicoli (cioè dotato di targa italiana), oppure trasferito all’estero. Le eccezioni riguardanti quest’obbligo hanno ad oggetto i lavoratori, subordinati o autonomi, che esercitano un’attività nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante con l’Italia e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati, il personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero. La sanzione prevista è una multa di 400 euro, il ritiro della carta di circolazione, il trasporto in un’area privata non soggetta a pubblica circolazione e l’obbligo di immatricolare il veicolo o di portarlo all’estero. La seconda novità entrerà in vigore il 18 marzo 2022 e riguarda specificatamente i cosiddetti ‘furbetti delle targhe estere’, ossia le persone residenti in Italia che, per motivi di lavoro o per ragioni economiche o fiscali, guidano veicoli immatricolati oltrefrontiera di proprietà di altre persone, fisiche o giuridiche. La nuova norma prevede due situazioni a seconda del tempo in cui il veicolo risulterà nella disponibilità di una persona fisica o giuridica nell’arco dell’anno solare. Per la prima situazione, ossia la disponibilità del mezzo per un numero di giorni, anche non consecutivi, nell’anno solare, fino a 30, a bordo dovrà obbligatoriamente esservi un documento sottoscritto con data certa dall’intestatario, da cui risultino a quale titolo e per quanto tempo il mezzo è affidato alla persona che lo sta guidando. Ai fini dell’applicazione di questa norma fa fede la disponibilità del mezzo, non la sua effettiva circolazione sul territorio nazionale. Se la durata è superiore ai 30 giorni nell’anno solare scatterà l’obbligo di registrazione al Pra, uno specifico archivio elettronico dei veicoli immatricolati che verrà realizzato da Aci e sarà definita anche la specifica tariffa a cui sarà soggetta questa nuova operazione. A partire dal 18 marzo, gli utilizzatori residenti in Italia dovranno registrare i mezzi specificando il titolo (comodato, locazione, usufrutto eccetera) e la durata della disponibilità. Gli utilizzatori dovranno segnalare al Pra ogni successiva variazione e l’aggiornamento del dato (variazione del titolo, del termine della disponibilità, eccetera) dovrà essere comunicato entro tre giorni dalla novità. I veicoli registrati al Pra potranno essere condotti anche dai familiari conviventi.

Nella pratica se a un controllo non risulterà la registrazione al Pra e il conducente non avrà con sé una specifica documentazione, scatterà una prima multa da 250 euro con obbligo di portare i documenti al comando di polizia entro 30 giorni. Il mezzo sarà sottoposto a fermo amministrativo fino a quando la documentazione sarà esibita o, nel caso contrario, per 60 giorni. Se il conducente porterà al comando la documentazione richiesta e da essa risulterà che al momento del controllo il veicolo avrebbe dovuto essere registrato al Pra senza esserlo, scatterà una seconda multa di 712 euro con ritiro della carta di circolazione e restituzione solo dopo la registrazione. Nel caso in cui, invece, il conducente non si rechi al comando di polizia con la documentazione richiesta, la multa sarà di 727 euro.

 

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